(massima n. 1)
Il provvedimento emesso in forma di ordinanza dal giudice dell'esecuzione per obblighi di fare e di non fare, che dirima in concreto una controversia insorta tra le parti, ove assuma valore sostanziale di sentenza su una opposizione all'esecuzione, è soggetto al regime di impugnazione via via vigente per tale tipo di provvedimento, sicché, se emesso nel periodo tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009, non è appellabile ma esclusivamente ricorribile per cassazione.