(massima n. 1)
Ai fini della configurazione della responsabilitą ex art. 2054, comma 4, c.c., la nozione di "vizio di costruzione" non ricomprende i soli interventi compiuti in sede di produzione di un veicolo, ma anche quelli strutturali modificativi della meccanica e/o della dinamica dello stesso. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso dall'ambito di operativitą della norma, e della conseguente responsabilitą, l'avvenuta trasformazione - autorizzata dalla casa costruttrice, ma realizzata in modo non conforme al prototipo approvato - dell'albero di trasmissione di un autocarro coinvolto nel sinistro, qualificandola, erroneamente, come fattore estraneo rispetto alle caratteristiche strutturali e meccaniche del mezzo).