(massima n. 1)
La causa riguardante l'invocata usucapione di un immobile fondata su di una scrittura privata asseritamente transattiva tra le parti e quella, proposta dai creditori di uno dei convenuti nel giudizio di usucapione, di accertamento della simulazione della transazione suddetta, sono tra loro dipendenti, ex art. 331 c.p.c., perché collegate da un vincolo di subordinazione logica. Ne consegue che i creditori hanno interesse ad intervenire nel processo di usucapione, per controllarne il regolare svolgimento e chiedere il rigetto di domande che frustrerebbero la loro garanzia patrimoniale generica, nonché per esercitare un rimedio preventivo, rispetto all'opposizione ex art. 404, comma 2, c.p.c., al fine di scongiurare il formarsi di un giudicato ad essi sfavorevole, così ostacolando eventuali difese processuali fraudolente del loro debitore, in collusione con l'attore.