(massima n. 1)
In tema di sospensione del processo, non č ravvisabile alcun nesso di pregiudizialitą-dipendenza, agli effetti dell'art. 295 c.p.c., tra causa petitoria e causa possessoria, poiché l'una č volta alla tutela della proprietą o di altro diritto reale, mentre l'altra soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponde e il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto attraverso le opportune "restitutiones in integrum".