(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 366, comma 2, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 1, della l. 12 novembre 2011, n. 183, č valida la notificazione del controricorso effettuata presso la cancelleria della Corte di cassazione, quando il ricorrente abbia volontariamente eletto domicilio in Roma, presso la stessa cancelleria, senza che rilevi l'indicazione, nel ricorso, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicata al proprio ordine, poiché la notificazione a questo indirizzo presuppone che non vi sia contestuale volontaria elezione di domicilio in Roma.