(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, l'erronea indicazione delle generalitą del ricorrente non comporta l'inammissibilitą dell'impugnazione ove l'effettiva identitą del suo autore risulti dall'intestazione della sentenza impugnata e da quella dello stesso ricorso per cassazione, oltre che dalla procura speciale apposta in margine ad esso.