(massima n. 1)
La liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, pur diretta alla tendenziale integralità del ristoro e non meramente simbolica, può essere solo equitativa trattandosi di danno patrimoniale futuro, sicché essa va condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso (e, in ispecie, della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione), dovendo il giudice spiegare le ragioni del processo logico sul quale la valutazione equitativa operata si fonda, indicando i criteri assunti a base del procedimento adottato. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva apoditticamente liquidato in termini simbolici il danno da incidente stradale subito, durante il servizio, da un militare in ferma volontaria prolungata, poiché questi, pur privato dell'idoneità fisica necessaria a proseguire la carriera militare, non aveva subito pregiudizio per le opportunità di lavoro della vita civile legate al titolo di geometra conseguito).