(massima n. 1)
In tema di obbligazioni solidali, la circostanza che il creditore accetti da uno dei debitori il pagamento di una parte del debito complessivo, rilasciandone quietanza e non riservandosi di agire nei confronti dello stesso debitore per il residuo, integra gli estremi della rinuncia alla solidarietà disciplinata dall'artt. 1311, secondo comma, n. 1), cod. civ., con conseguente conservazione dell'azione in solido nei confronti degli altri condebitori, non rinvenendosi nella specie gli estremi per l'applicazione della remissione del debito liberatoria per gli altri coobbligati, disciplinata dall'art. 1301, primo comma, cod. civ., giacché l'effetto della rinuncia è solo quello di ridurre l'importo del debito residuo verso quell'obbligato e non di abdicare al diritto di esigere dagli altri coobbligati il pagamento di quanto ancora dovuto.