(massima n. 1)
La "ratio" del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall'art. 2467 cod. civ. per le societą a responsabilitą limitata - consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in societą "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento - č compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall'art. 2497 quinquies cod. civ., che ne estende l'applicabilitą ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi societą da parte di chi vi eserciti attivitą di direzione e coordinamento. Pertanto, con specifico riferimento alle societą per azioni, occorre valutare in concreto se la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l'applicazione della menzionata disposizione.