(massima n. 1)
Il risarcimento del danno in forma specifica, secondo il principio generale fissato dall'art. 2058 cod. civ., é applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, in quanto rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario, sicché il danneggiato può chiedere ed ottenere la reintegrazione in forma specifica anche quando il suo diritto di condomino sia leso per effetto di violazione del regolamento pattizio.