(massima n. 1)
In tema di assicurazione, ed alla stregua di quanto disposto dall'art. 1903, secondo comma, cod. civ., l'agente con rappresentanza non può promuovere, di sua iniziativa, la domanda di accertamento negativo dell'esistenza del contratto, sicchè qualunque sentenza pronunciata tra lo stesso e l'assicurato è inopponibile all'assicuratore e, in caso di accoglimento della suddetta domanda, l'assicurato non ha titolo esecutivo per chiedere la restituzione del premio all'assicuratore medesimo.