(massima n. 1)
Nel caso in cui la Banca d'Italia, chiamata a rendere la dichiarazione di terzo quale tesoriere nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi per crediti nei confronti del Ministero dell'Interno, dichiari l'esistenza di somme soggette a vincolo di impignorabilitą ex art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (nel testo introdotto dall'art. 3 quater del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2002, n. 75), la rilevabilitą ufficiosa di tale vincolo impone al giudice dell'esecuzione di svolgere, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dall'art. 484, primo comma, cod. proc. civ., una sommaria attivitą accertativa, procedendo alla declaratoria di nullitą del pignoramento e di improseguibilitą del processo esecutivo ovvero, per il caso di ritenuta inoperativitą del vincolo, all'assegnazione del credito, previo riscontro delle relative condizioni. In entrambi i casi, la tutela contro i provvedimenti resi dal giudice dell'esecuzione resta affidata al rimedio dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., salva l'opposizione del debitore esecutato volta a far valere l'impignorabilitą del credito, proposta prima del provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.