(massima n. 1)
Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è richiesto, a pena di improcedibilità, anche nel caso di ricorso contro una sentenza non definitiva, ancorché l'art. 369, n. 2, cod. proc. civ. non consideri espressamente tale ipotesi, sicché, nel caso in cui il ricorrente abbia impugnato sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, ma abbia depositato solo la copia autentica di quest'ultima, il ricorso va dichiarato improcedibile limitatamente alle censure riguardanti la prima.