(massima n. 1)
La prestazione di garanzia fideiussoria può essere concessa con durata inferiore al mutuo ipotecario garantito, non assumendo rilevanza né che il creditore adempia sin dall'inizio del rapporto al suo obbligo di esborso di quanto mutuato, né che l'obbligo restitutorio del mutuatario sorga per l'intero dal momento della conclusione del contratto, pur se la restituzione sia dilazionata nel tempo, sicché il fideiussore non risponde degli inadempimenti verificatisi dopo la scadenza della garanzia se durante il suo periodo di efficacia sia stato rispettato il piano d'ammortamento.