(massima n. 1)
I provvedimenti pronunciati dal collegio per l'ulteriore istruzione della causa a norma dell'art. 279 cod. proc. civ., sono revocabili, non hanno contenuto decisorio (ancorché la loro motivazione sia contenuta nella sentenza non definitiva) e non sono sindacabili con ricorso per cassazione avverso la sentenza parziale coeva, ma solo con la sentenza definitiva, pronunciata all'esito della prosecuzione dell'istruttoria, sicché essi non hanno alcuna attitudine al giudicato.