(massima n. 1)
In tema di estinzione del processo di esecuzione, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere della definitivitā: a) l'ordinanza di estinzione, nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto, avverso la quale č esperibile il reclamo al collegio ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.; b) i provvedimenti consequenziali all'estinzione, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 632, secondo comma, c.p.c., in quanto suscettibili di opposizione agli atti esecutivi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti con cui, successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo, il giudice dell'esecuzione aveva liquidato in favore del creditore procedente le spese del processo e disposto il riparto tra i creditori delle somme acquisite alla procedura prima dell'estinzione).