(massima n. 1)
La deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimitā di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito č ammissibile, salvo che comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla diversa disciplina per la riconoscibilitā in capo al ricorrente del diritto controverso. (Nella specie, il ricorrente, nel corso del giudizio di merito aveva invocato la legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il riconoscimento del diritto di prelazione su un immobile di edilizia residenziale pubblica adibito ad attivitā commerciale, mentre, in sede di legittimitā, aveva, per la prima volta, dedotto l'applicabilitā dell'art. 1, commi 2 bis, 15 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che riconduce il diritto di prelazione del locatario di siffatti immobili alla sussistenza di una serie di presupposti di fatto, mai esaminati nei gradi precedenti per il diverso "thema decidendum" e "thema probandum").