(massima n. 1)
La societā che fornisce il servizio di trasporto ferroviario in carrozza letto ha l'obbligo di provvedere alla custodia del bagaglio del viaggiatore con la diligenza qualificata dell'offerente imprenditore, e, dunque, di predisporre accorgimenti e cautele analoghi a quelli dell'albergatore, a cui č equiparato ai sensi dell'art. 1786 c.c., soprattutto ove non sia offerto un autonomo servizio di custodia dei valori e dei preziosi ed il viaggiatore debba portarli con sé nella propria carrozza letto. Ne consegue la disapplicazione delle disposizioni delle condizioni generali di trasporto che, onerando il viaggiatore in carrozza letto della sorveglianza di bagagli, vestiti ed oggetti di valore, lo equiparano al viaggiatore in carrozza ordinaria.