(massima n. 1)
La nullitā della notificazione del decreto ingiuntivo, per essere stata la stessa effettuata a soggetto interdetto legalmente "pro tempore" a seguito di condanna penale, č sanata dall'opposizione ritualmente proposta dal tutore, con conseguente obbligo del giudice dell'opposizione di pronunciarsi sul merito di quest'ultima. (Nella specie la S.C., dopo aver rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto, correttamente, di entrare nel merito della vicenda processuale, ha cassato la sentenza di appello che aveva, invece, omesso di pronunciarsi sull'impugnazione successivamente proposta dall'ingiunto personalmente, il quale aveva "medio tempore" riacquistato la capacitā di agire).