(massima n. 1)
Quando č proposta domanda di risoluzione per inadempimento, subordinatamente a quelle di nullitā e di annullamento del contratto, ed č inoltre formulata "in ogni caso" specifica domanda di risarcimento, l'accoglimento in primo grado della principale, con rigetto della richiesta risarcitoria, consente di riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., la domanda subordinata, perché assorbita nell'accoglimento di quella principale, ma non anche la risarcitoria, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale.