(massima n. 1)
La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello, che il giudice del merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado oggetto di gravame. (Nella specie, il giudice di secondo grado non aveva rilevato l'inappellabilità della sentenza emessa all'esito di una opposizione all'esecuzione - pubblicata tra il 1.3.2006 e il 4.7.2009 - per la quale è previsto solo il rimedio del ricorso straordinario in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.).