(massima n. 1)
In tema di opposizioni agli atti esecutivi, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che ai sensi dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., chiude la fase sommaria e fissa il termine per l'introduzione del giudizio di merito, non č impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., in quanto priva del carattere della definitivitā.