(massima n. 1)
In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice del merito non deve tenere conto della realtą socio-economica nella quale la somma da liquidare č presumibilmente destinata a essere spesa, poiché tale elemento č estraneo al contenuto dell'illecito e, ove considerato, determinerebbe una irragionevole lesione di un valore della persona umana. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto ininfluente - ai fini della liquidazione del danno conseguente ad un sinistro stradale con esito mortale - la nazionalitą straniera della vittima, in Italia per ragioni di lavoro).