(massima n. 1)
La nullitą della singola clausola contrattuale comporta la nullitą dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilitą del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontą delle parti in relazione all'eventualitą del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito.