(massima n. 1)
Nel giudizio promosso ex art. 389 cod. proc. civ. operano gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova, sicché, ove il datore di lavoro agisca per la restituzione delle somme versate al lavoratore in forza della declaratoria di illegittimitą del licenziamento, parzialmente annullata con limitazione del risarcimento del danno ad alcune sole mensilitą, spetta al lavoratore, che deduca in compensazione quanto effettivamente a lui spettante, provare i fatti su cui si fonda l'eccezione.