(massima n. 1)
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale).