(massima n. 1)
Nel processo di esecuzione di obblighi di fare o di non fare, dal principio di irretrattabilitą dei risultati del processo esecutivo discende la definitivitą della constatazione di chiusura della procedura esecutiva, contenuta nel verbale delle operazioni dell'ufficiale giudiziario, compiute in ottemperanza all'ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempreché il verbale e l'ordinanza non siano stati impugnati per vizi concernenti la non conformitą di quanto eseguito o disposto rispetto al titolo esecutivo. Ne consegue che, sopravvenuta la definitivitą della constatazione della chiusura della procedura esecutiva, al creditore procedente, che pure ritenga non perfettamente eseguito il comando giudiziale, resta preclusa la facoltą di azionare ulteriormente il medesimo titolo esecutivo.