(massima n. 1)
Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice "ad quem" - affinché sia posto in grado di intervenire - e non al P.M. presso il giudice "a quo", che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza.