Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 22159 del 20 ottobre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ammissibilitą dell'impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., č necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisivitą dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilitą di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare - con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., facilmente reperibili dai dipendenti - che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non č dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore.

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