(massima n. 1)
L'attività di polizia, svolta per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, sebbene non sia, per sua natura, attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., configurandosi quale compito indefettibile imposto allo Stato in difesa di beni e interessi della collettività, può, in concreto, ricondursi alla fattispecie prevista da detta norma "per la natura dei mezzi adoperati", quali armi o altri mezzi di coazione di pari pericolosità, sempreché - sulla base di un giudizio di merito, non implicante alcun sindacato sulle scelte discrezionali della P.A. - emerga un uso imperito o imprudente degli stessi, ovvero il loro carattere di anormalità od eccedenza e, dunque, di sproporzionalità evidente rispetto alla situazione contingente, sì da rendere inoperativa la scriminante di cui all'art. 53 cod. pen.