(massima n. 1)
La cancellazione di una societā di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e, quindi, la cessazione della sua capacitā processuale, il cui difetto originario č rilevabile di ufficio anche in sede di legittimitā e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione. (Omissis).