(massima n. 1)
L'art. 389 cod. proc. civ. non si applica - né è configurabile un'interpretazione estensiva della norma - nell'ipotesi in cui il ricorso per cassazione sia stato respinto con conferma della decisione impugnata poiché l'interesse alla restituzione non sorge dalla decisione di legittimità, di mero rigetto, né è configurabile una lesione dei diritti della parte rimasta soccombente in primo grado, la quale può chiedere la restituzione di quanto corrisposto in forza della sentenza di prime cure sin dal giudizio di appello, non trattandosi di domanda nuova.