(massima n. 2)
L'appello incidentale tardivo perde ogni efficacia, ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., quando quello principale č dichiarato inammissibile, ancorché il giudice d'appello esamini e decida una istanza di correzione di errore materiale, avanzata dall'appellante principale, esulando tale istanza dagli specifici motivi d'impugnazione.