(massima n. 1)
In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora il processo esecutivo sia ancora pendente alla data di entrata in vigore (21 agosto 2013) dell'art. 52, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ove l'espropriazione abbia ad oggetto l'unico immobile di proprietą del debitore, non di lusso e destinato a sua abitazione, con fissazione della residenza anagrafica, l'azione esecutiva diviene improcedibile, sicché va disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento e l'opposizione all'esecuzione in ordine alla pignorabilitą del bene si estingue per cessazione della materia del contendere.