(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 797, n. 6, cod. proc. civ., tuttora operante nell'ambito regolato dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense (reso esecutivo con legge 28 marzo 1985, n. 121) per l'espresso richiamo, di natura materiale e non formale, agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. ivi contenuto, i rapporti fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile sono disciplinati sulla base di un principio di prevenzione a favore di quest'ultima, essendo venuta meno, giusta l'art. 8, n. 2, dell'Accordo predetto, la riserva di giurisdizione del tribunale ecclesiastico sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari. Ne consegue che il giudice italiano, in difetto di delibazione della corrispondente sentenza ecclesiastica, può statuire sulla domanda di nullità del matrimonio concordatario formulata in via riconvenzionale dal coniuge convenuto in giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.