(massima n. 1)
In materia di contratti conclusi dalla P.A. (nella specie, affitto agrario), la necessitą della stipulazione in forma scritta, a pena di nullitą, se esclude la possibilitą di ipotizzare una rinnovazione tacita per "facta concludentia", posto che si perverrebbe in tal modo ad eludere tale indispensabile requisito, non preclude la rinnovazione per omesso invio della disdetta, ove la stessa sia prevista in apposita clausola dell'originario contratto concluso in forma scritta.