(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello, l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nell'escludere l'ammissibilitą di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie gią acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale pił incisiva rispetto a quella delle prove gią rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, cosģ da consentire, in sede di legittimitą, il necessario controllo sulla congruitą e sulla logicitą del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata.