(massima n. 2)
L'illeggibilità della sottoscrizione della procura alle liti e la mancata indicazione del nome del sindaco che l'ha conferita non comportano la nullità della procura e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione (o, come nella specie, del controricorso con ricorso incidentale), atteso che l'indicazione della persona fisica che riveste "pro tempore" la qualità di sindaco del comune costituisce un dato di pubblico dominio, accertabile senza difficoltà presso lo stesso ente, sicchè spetta alla controparte l'onere di contestare che la firma in calce alla procura provenga dalla persona del sindaco in carica.