(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve escludersi la sindacabilitą in sede di legittimitą della correttezza logica della motivazione di idoneitą probatoria di una determinata risultanza processuale, non avendo pił autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietą della motivazione.