(massima n. 1)
In tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, č configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integritā fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dā luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilitā temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno č massimo nella sua intensitā ed entitā, tanto che la lesione alla salute non č suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte .