(massima n. 1)
In tema di esecuzione per consegna o rilascio, il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 610 cod. proc. civ., in quanto diretto solo a superare le difficoltā materiali insorte durante l'esecuzione al fine di adeguare la realtā fattuale al comando da eseguire e non anche a risolvere questioni inerenti al diritto di procedere all'esecuzione forzata, non ha contenuto decisorio, č modificabile e revocabile dallo stesso giudice e non č idoneo al giudicato, con la conseguenza che avverso tale provvedimento non č proponibile l'appello.