(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice, senza nulla statuire sulle spese, dispone l'archiviazione di un'istanza di istruzione preventiva in corso di causa, rilevando la giā avvenuta decisione del relativo giudizio di merito, non č impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento, reso a seguito di procedimento di natura interinale, privo di definitivitā.