(massima n. 1)
In tema di regolamento di competenza, in caso di mancato deposito della ricevuta comprovante la comunicazione dell'ordinanza impugnata - effettuata ai sensi dell'art. 136 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. d), della legge 12 novembre 2011, n. 183 - occorre fare riferimento, ai fini della valutazione della tempestivitą dell'impugnazione, ove l'interessato non abbia invocato un termine di comunicazione successivo, alla data di deposito apposta sulla copia autentica dell'ordinanza prodotta, dovendosi escludere che la comunicazione a mezzo PEC del deposito del provvedimento abbia preceduto il deposito stesso.