(massima n. 1)
E inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., quando manchi una espressa indicazione della parte contro la quale è proposto e vi siano due notificazioni dirette a soggetti diversi, sicché non è possibile al lettore individuare il destinatario del ricorso neppure nel soggetto cui l'atto sia stato notificato.