(massima n. 1)
In materia di contratto misto di vendita e permuta, data l'applicabilità delle norme sulla vendita, con o senza la clausola di compatibilità di cui all'art. 1555 cod. civ. (a seconda che il giudice di merito ritenga prevalente l'una o l'altra causa negoziale), l'accertamento del vizio di una delle cose date in permuta giustifica il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell'effettiva sua eliminazione, la cui necessità determina comunque una riduzione del valore della "res". Tale risarcimento può essere escluso solo se cumulato con un'"actio quanti minoris", giacché in tal caso esso assume la valenza di un'eliminazione indiretta del vizio, corrispondente ad un'azione di esatto adempimento, a sua volta esclusa in materia.