(massima n. 1)
In applicazione del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non č immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza con la quale la corte d'appello abbia negato l'intervenuta estinzione del giudizio, trattandosi di pronuncia che, per la mancanza di statuizioni sul merito, non č idonea a definire neppure parzialmente il giudizio.