(massima n. 1)
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta eseguito, non č revocabile o modificabile dallo stesso giudice, ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., ma č impugnabile, con le forme e nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ., senza che l'avvenuta esecuzione osti all'esame nel merito dei motivi dell'opposizione agli atti esecutivi, la cui fondatezza comporta l'annullamento del provvedimento opposto, ponendo nel nulla retroattivamente gli effetti prodotti in sede esecutiva.