(massima n. 1)
In caso di interruzione del processo in cui siano state riunite pił cause, l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, gią appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione.