(massima n. 1)
La dichiarazione di efficacia nell'ordinamento dello Stato delle sentenze di nullitą del matrimonio concordatario emesse da un tribunale ecclesiastico č subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 cod. proc. civ. condiziona l'efficacia delle sentenze straniere in Italia, tra i quali, il passaggio in giudicato della sentenza secondo la legge del luogo in cui č stata pronunciata. Tale requisito sussiste quando il matrimonio concordatario sia stato dichiarato nullo con sentenza di prima istanza dal tribunale ecclesiastico regionale, confermata con decreto di ratifica dal tribunale ecclesiastico d'appello ed infine dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in conformitą delle leggi canoniche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che la conferma in appello della pronuncia di primo grado era avvenuta con sentenza, anziché con decreto).