(massima n. 1)
Poiché la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (che ha attribuito a tale adempimento efficacia costitutiva), determina l'immediata estinzione della societą di capitali, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, deve ritenersi inammissibile - per carenza di capacitą processuale ex art. 75, terzo comma, cod. proc. civ. - il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una societą che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex art. 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o no l'evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della societą.